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on la presente si ricorda che la normativa citata in oggetto ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA, introducendo l’art. 17-ter.Secondo tale nuovo provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.Tale disposizione implica quindi che le aziende dovranno continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma l’ente non procederà a saldare il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte del Comune.Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, si invita ad aggiungere alle fatture la seguente dicitura:“IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO(Basso Dott.ssa Monica)